La Corte Sportiva d' Appello, in parziale accoglimento del reclamo della società Ju.Vi Cremona Basket 1952, riduce ad una le giornate di squalifica del campo di gioco (art. 29,3 a R.G.) e ne autorizza la commutazione in sanzione pecuniaria; applica l'ammenda di Euro 1.500,00 per l'art. 29,5 b R.G. e conferma nel resto. Dispone addebitarsi il 50% del relativo contributo.